L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto, detto anche comportamento concludente, che presuppone la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede. Infatti, la semplice apertura del testamento non fa acquisire automaticamente ai parenti del defunto la qualità di eredi ma è necessario che accettino espressamente o tacitamente l’eredità.
L’accettazione dell’eredità non richiede obbligatoriamente una dichiarazione espressa ma può essere implicita in un comportamento diretto a gestire il patrimonio del parente defunto, comportamento quindi incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.
Quindi sono particolarmente rilevanti gli atti e i comportamenti posti in essere dal chiamato all’eredità che risultano incompatibili per natura e finalità con la volontà di rinunciare, ad esempio utilizzare l’auto del defunto senza aver fatto un inventario dei beni dell’eredità è considerato «accettazione tacita».
Differenza tra accettazione espressa e tacita dell’eredità
Secondo quanto disciplinato dal codice civile, l’accettazione può essere espressa o tacita: è espressa quando la volontà di accettare l’eredità da parte del “chiamato” risulta palese e inequivoca, ad esempio, il chiamato assume la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata; è tacita invece, quando il chiamato all’eredità pone in essere un atto che ha il diritto di compiere in qualità di erede, ad esempio, il chiamato vende o dona un bene immobile facente parte dell’asse ereditario.